(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La  Regione  Piemonte,  in  attuazione del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore
del  commercio,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997,  n.  59), con la presente legge definisce le norme di indirizzo
generale  per  l'insediamento delle attivita' commerciali e i criteri
di   programmazione  urbanistica,  al  fine  della  promozione  della
competitivita'   del   sistema   commerciale   piemontese   e   della
razionalizzazione   della   rete   commerciale,  anche  in  relazione
all'obiettivo  della  tutela  dei  consumatori,  del contenimento dei
prezzi   e   dell'efficienza   della   distribuzione,   nel  rispetto
dell'art. 41  della  Costituzione  e  dei  principi di cui alla legge
10 ottobre  1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato).
    2. La  Regione  assicura  l'adozione  delle misure piu' idonee al
fine della trasparenza, snellimento e semplificazione delle procedure
amministrative.  La  Regione,  nell'esercizio  delle funzioni ad essa
spettanti, persegue i seguenti obiettivi:
      a) la  trasparenza  del mercato, la concorrenza, la liberta' di
impresa e la libera circolazione delle merci;
      b) la   tutela   del   consumatore,  con  particolare  riguardo
all'informazione,   alla   possibilita'   di  approvvigionamento,  al
servizio  di  prossimita',  all'assortimento,  alla  sicurezza e alla
qualita' dei prodotti;
      c) l'efficienza,  la  modernizzazione  e lo sviluppo della rete
distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al
fine del contenimento dei prezzi;
      d) il  pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle
strutture distributive e le diverse forme di vendita;
      e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;
      f) il  recupero  e  la valorizzazione del ruolo delle piccole e
medie  imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al
fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
    3. La  Regione,  nel  rispetto  della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento   delle   autonomie  locali),  e  successive  modifiche,
garantisce  altresi'  la partecipazione degli enti locali ai processi
decisionali,  attraverso  la  conferenza permanente Regione-autonomie
locali  istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n.
34  (Riordino  delle  funzioni  e  dei  compiti  amministrativi della
Regione e degli enti locali).